Università degli studi di Trieste

Assistenza disabili Legge 104

Condividi
  • Facebook logo
  • Twitter logo
  • LinkedIn logo

Per poter fruire dei benefici della legge 104, la persona che chiede, o per la quale si chiedono i permessi di cui alla legge 104 del 1992, deve prioritariamente sottoporsi ad apposita visita medico-legale presso la Commissione Medica competente territorialmente.

I beneficiari sono sia i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità accertata dalla Commissione Medica, che il coniuge ed i parenti o affini entro il 2° grado. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto qualora abbiano compiuto i 65 anni di età.

La richiesta può essere fatta attraverso la modulistica dedicata, ma solo in mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave accertata.

Si può beneficiare di 3 giorni di permessi mensili. I giorni non fruiti non possono essere fruiti nel mese successivo.

Modulistica:

  • richiesta 104 (doc)
  • dichiarazione scelta assistenza (pdf)
  • dichiarazione stato di famiglia (pdf)
  • dichiarazione di non convivenza (pdf)
  • richiesta permesso (doc)

Normativa di riferimento:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • Legge 27 ottobre 1993, n. 423;
  • Legge 11 agosto 2014, n. 114;
  • D. Lgs 15 giugno 2015, n. 80.

Informazioni aggiornate al: 19/03/2025 - 11:33


Piazzale Europa, 1 - 34127 - Trieste, Italia - Tel. +39 040 558 7111 - P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324 - P.E.C. ateneo@pec.units.it